Dal 17 Dicembre scatta anche per le aziende private l’obbligo di adeguamento dei canali di tutela dei dipendenti che denunciano la commissione di illeciti sul posto di lavoro. Si parla del cosiddetto whistleblowing (in italiano traducibile come “segnalazione”), ovvero la denuncia da parte di un dipendente di un illecito avvenuto nel contesto lavorativo di cui è stato diretto testimone. Una componente fondamentale del meccanismo di whistleblowing è la contestuale attivazione, da parte del datore di lavoro, di un meccanismo in grado di tutelare completamente il dipendente che denunzia l’illecito.
Questa serie di normative erano già previste per il settore pubblico e per le aziende private che volontariamente avessero già adottato il Modello organizzativo e di Gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 (il cosiddetto “Modello 231”).
Nel 2023, tramite il D.Lgs. n.24/2023 entrato in vigore lo scorso 30 marzo, è scattato l’obbligo di adeguamento anche per il settore privato, entro il 15 Luglio scorso sono già state tenute ad adeguarsi le grandi imprese con più di 249 dipendenti mentre dal 17 Dicembre l’obbligo verrà esteso anche anche alle imprese private con più di 50 dipendenti (calcolati sulla base degli ultimi 12 mesi).
Oltre a queste aziende sono anche interessati dal decreto i datori di lavoro che pur avendo un organico inferiore alle 50 unità, hanno come genere di attività i servizi ed i prodotti finanziari, la prevenzione del riciclaggio e le misure atte a bloccare il finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei trasporti e la tutela dell’ambiente.
Quali sono i reati rilevanti per i sistemi di whistleblowing:
Il decreto specifica all’articolo 1 quali sono gli illeciti rilevanti per il sistema di rilevazione e riporto: reati amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, atti od omissioni riguardanti il mercato interno.
Cosa devono fare i datori di lavoro:
I datori di lavoro sono tenuti ad istituire internamente, affidandone la responsabilità a personale idoneo e formato, oppure esternamente, tramite affidamento a soggetti di provata professionalità, adeguate procedure e canali di comunicazione e segnalazione in grado di accogliere e trattare le segnalazioni di atti illeciti.
È inoltre fondamentale per la realizzazione di un adeguato sistema di whistleblowing l’effettiva tutela del segnalatore, è infatti necessario garantirne l’anonimato e la riservatezza (sia del segnalatore in senso stretto sia degli eventuali documenti prodotti contestualmente alla segnalazione). Tutte queste procedure si estendono anche ai lavoratori autonomi, non dipendenti che intrattengono un rapporto di collaborazione o consulenza.
Il decreto prevede specificatamente il divieto di qualsiasi atto ritorsivo nei confronti di chi segnala le presunte irregolarità, più nello specifico all’art. 17 comma 4 sono riportati espressamente alcuni comportamenti ritorsivi vietati: licenziamento, sospensione, mancata promozione o retrocessione di grado, cambiamento di mansione, trasferimento, modifiche dell’orario di lavoro, ostracismo, moleste e trattamento sfavorevole. In caso di mancato rispetto di queste indicazioni l’art. 21 prevede sanzioni con importi compresi tra i 10.000 ed i 50.000 euro.