Dati societari obbligatori nel sito internet e nelle e-mail (art. 2250 c.c. e legge comunitaria 2008)
Si ricorda che le informazioni minimali da indicare sono diverse a seconda della natura giuridica della società.
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Per ditte individuali e società di persone, rimane il semplice obbligo di indicare il numero di partita IVA almeno nella home page del sito internet della società (art. 35 del D.P.R. 633/1972).
Le stesse società di persone e società semplici devono invece indicare negli atti e nella corrispondenza (e anche fatture e DDT):
- denominazione (ragione sociale) ;
- sede della società ;
- codice fiscale e partita IVA;
- ufficio del Registro delle Imprese presso la quale risulta iscritta ed il relativo numero di iscrizione ;
- eventuale stato di liquidazione della società ;
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Le società di capitali (s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a.) devono indicare negli atti e nella corrispondenza (comprese fatture e DDT) e anche nel sito web ed e-mail, e in tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi
i profili delle societa` sui social networks:
- denominazione (ragione sociale);
- sede della società ;
- codice fiscale e partita IVA;
- ufficio del Registro delle Imprese presso la quale risulta iscritta ed il relativo numero di iscrizione;
- capitale sociale indicandone la misura effettivamente versata come risultante dall’ultimo bilancio;
- eventuale stato di liquidazione della società;
- eventuale stato di società unipersonale;
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In caso di omessa pubblicazione delle informazioni legali richieste negli atti, nella corrispondenza, e nel sito web della società, si applicano le sanzioni già previste dall’art. 2630 C.C. per l’omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di euro 206 ad un massimo di euro 2.065 per ogni amministratore.