Con un provvedimento dell’8 maggio 2014 il garante ha stabilito che quando si accede alla home page o ad un’altra pagina di un sito web che usa cookie per finalità di profilazione e marketing deve immediatamente comparire un banner ben visibile, in cui sia indicato chiaramente:
1) che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati;
2) che il sito consente anche l’invio di cookie di “terze parti”, in caso di utilizzo di questo tipo di cookie, ossia di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando;
3) un link a una informativa più ampia, con le indicazioni sull’uso dei cookie inviati dal sito, dove è possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di “terze parti”;
4) l’indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un’altra area del sito o selezionando un’immagine o un link) si presta il consenso all’uso dei cookie.
Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.
Art. 7
Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle
previsioni di cui all’art. 13 del Codice, nel presente provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).
EURO da 6.000 a 36.000
L’installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del
pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).
EURO da 10.000 a 120.000
L’omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con
il pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice).
EURO da 20.000 a 120.000
Tempi di adeguamento.
Art. 6
Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole dell’impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà sull’intero
settore della società dei servizi dell’informazione e, quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare attuazione al presente
provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.
In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente
decisione in Gazzetta Ufficiale per consentire ai soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere delle modalità
semplificate ivi individuate.
Registro dei provvedimenti
n. 229 dell’8 maggio 2014
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014
Quindi il 2 giugno 2015 è l’ultimo giorno utile.
Contattaci per maggiori informazioni