Il 9 gennaio scorso la Commissione Europea ha lanciato una nuova piattaforma online (denominata ODR – Online Dispute Resolution platform) atta alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR).
Ma cos’è un ADR?
Per rispondere a questa domanda occorre recarsi al sito web del ministero dello sviluppo economico, così da ottenerne un’esauriente definizione: “L’ADR è una procedura di risoluzione alternativa che ha il vantaggio di offrire una soluzione rapida, semplice ed extragiudiziale alle controversie tra consumatori e imprese” – e prosegue – La sigla sta per Alternative Dispute Resolution (risoluzione alternativa delle controversie) e contraddistingue le procedure che si attivano per risolvere le controversie tra consumatori e imprese su contratti di vendita di beni e servizi.
E come funziona la nuova piattaforma ODR?
Innanzitutto occorre ricordare che dal 15 febbraio scorso, consumatori e professionisti, hanno la possibilità di accreditarsi alla nuova piattaforma realizzata dalla Commissione all’indirizzo web http://ec.europa.eu/odr , così da segnalare rispettivamente la propria identità online e la propria attività di vendita presso i canali web.
La piattaforma è stata concepita con il preciso scopo di risolvere le controversie che si verificano durante una compravendita online dove, cito testualmente, sia i “consumatori” che i “commercianti” potranno presentare un reclamo, il quale verrà gestito dagli organismi ADR che faranno da arbitri tra le parti per risolvere il problema.
La lista degli ADR, ovvero degli “organismi di risoluzione delle controversie”, divisa per stati membri, è consultabile in un’apposita scheda presente all’interno della piattaforma stessa, ove sarà possibile sceglierne quello che più si confà alle esigenze del momento.
Quali pertanto gli obblighi per gli sviluppatori di piattaforme e-commerce e per i titolari di attività di compravendita online?
Seppur il ricorso alla piattaforma sia facoltativo, al fine di agevolarne la diffusione, il Regolamento 524/2013 prevede che i siti web che si occupano di commercio elettronico abbiano l’obbligo di indicarne l’esistenza sia nelle condizioni generali di vendita, inserendo l’indirizzo web della piattaforma (http://ec.europa.eu/odr), che nel body del proprio sito web, attraverso un banner appositamente creato dalla Commissione Europea e raggiungibile all’indirizzo http://europa.eu/youreurope/promo/odr-banners/index_en.htm.
Inoltre ai commercianti corre l’obbligo di fornire il proprio indirizzo di posta elettronica, così da garantire ai consumatori un primo punto di contatto, obbligo peraltro già previsto dall’art. 7 del D.Lgs 70/03.
Per chi volesse approfondire ulteriormente la tematica oggetto del presente articolo, si rimanda ai documenti ufficiali della Commissione Europea: Directive on consumer ADR (ADR Directive) e Regulation on consumer ODR (ODR Regulation).
Cogliamo l’occasione per una breve panoramica delle obbligatorietà di un sito web:
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- in aggiunta a quanto sopra:
- Link e banner al sito delle controversie http://ec.europa.eu/odr
- Condizioni di vendita