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Ai sensi DELL’ Art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) a decorrere dal 1° gennaio 2015 “Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti (…), degli enti pubblici territoriali (…), per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

 

Quindi il significato di SPLIT PAYMENT è dovuto al fatto che nelle fatture presentate agli Enti Pubblici, L’IVA l’imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente all’Erario dall’Ente.

 

E’ necessario apporre in fattura la seguente dicitura: “L’Iva sarà versata dall’Ente Pubblico ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.”

 

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