Trasparenza amministrativa, l'operazione trasparenza



Trasparenza amministrativa, l'operazione trasparenza

Come principio ispiratore della riforma, la trasparenza è intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno (anche da parte del cittadino). A tal fine, ogni amministrazione adotta un programma triennale per la trasparenza della performance e per la integrità e prevede una apposita pagina web sul programma di trasparenza e integrità.

Ogni Amministrazione pubblica ha quindi l’obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei suoi dirigenti. Dovranno essere pubblicati, distinti per singoli uffici, anche i tassi di assenza del personale.

  • contrattazione integrativa
    Viene introdotto un maggiore controllo sulla spesa per il personale derivante dai contratti integrativi. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno rendicontare annualmente la spesa per la contrattazione integrativa e trasmetterla alla Corte dei Conti. Le relazioni saranno pubblicate sui siti del Ministero dell’Economia e della Funzione Pubblica.
  • contrattazione collettiva
    È prevista una regolamentazione con legge dell’organizzazione degli uffici. Tra l’altro la contrattazione dovrà sottostare a un rigido rispetto dei vincoli di bilancio: dovranno esserci meno contratti di lavoro (attualmente una tornata contrattuale ne prevede più di 30) e il sistema contrattuale pubblico dovrà essere allineato a quello privato. È prevista anche una riforma dell’Aran (Agenzia per la Rappresentanza negoziale) che dovrà essere più autonoma, prevedendo un nuovo sistema di incompatibilità dei componenti dell’organo direttivo, ad esempio con cariche di rappresentanza sindacale.

Maggiori informazioni

Mettiamoci la faccia

La riforma Brunetta della P.A. (d.lgs. 150/09) prevede, tra gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa, "la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive"(art. 8, co. 1 lett. c). L'obiettivo è quello di migliorare la qualità dei servizi con l'apporto dei cittadini, rilevando in tempo reale e continuo il loro grado di soddisfazione per i servizi ricevuti; disporre di una descrizione sintetica della percezione degli utenti di servizi per intervenire con tempestività sulle criticità evidenziate.

La rilevazione della customer satisfaction avverrà attraverso gli emoticon ed è possibile per i diversi canali di erogazione del servizio: lo sportello, il Web ed il telefono.
I dati raccolti attraverso la rilevazione confluiscono in report periodici che le amministrazioni utilizzano:

  • ai fini di gestione del servizio, per l’individuazione di azioni di miglioramento (con cadenza anche giornaliera, secondo il monitoraggio previsto);
  • ai fini della divulgazione esterna, per la rendicontazione dei risultati ai destinatari dei servizi e agli stakeholder(con pubblicazione almeno mensile sul proprio sito web);
  • ai fini di valutazione complessiva della sperimentazione, per la comunicazione al Ministero in forma aggregata Reporting Slide

PEC

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è uno strumento che consente di attribuire ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento.

L'utilizzo della Pec nella PA non solo consente di lavorare e comunicare meglio, ma è anche un obbligo previsto dalla legge. Infatti, tutte le Pubbliche amministrazioni devono:

  • dotarsi di una casella di posta elettronica certificata per qualsiasi scambio di informazioni e documenti (articolo 6 del Codice dell'amministrazione digitale);
  • istituire una casella Pec per ciascun registro di protocollo (comma 3 dell'articolo 47 del Codice dell'amministrazione digitale);
  • dare comunicazione al DigitPA degli indirizzi Pec istituiti per ciascun registro di protocollo (comma 8 dell'articolo 16 della legge 2/2009);
  • pubblicare nella pagina iniziale del sito web istituzionale l'indirizzo Pec a cui il cittadino può rivolgersi (comma 2-ter dell'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale); - comunicare con i propri dipendenti unicamente tramite Pec (comma 6 dell'articolo 16-bis della legge 2/2009).

Link utili www.innovazionepa.gov.it

Partnership
Seguici:

Contatta Nethics - Software gestione qualità +39 0122 881266
Nethics   C.so Stati Uniti 72, 10059 Susa (To) - Tel. 0122 881266 - Fax +39 0122444542 - Contattaci - Privacy
Sede legale: Fraz. San Giuseppe, 103 Giaglione (To) - P.IVA 07989060012 - PEC: certificata@pec.nethics.it Copyright