La legge Stanca sull'usabilità: L. 04/2004



In linea con gli indirizzi formulati dall'Unione europea, il 9 gennaio 2004 è stata adottata la cosiddetta "Legge Stanca sull'accessibilità" (Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 "disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici")

Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le "barriere virtuali" che limitano l'accesso dei disabili alla Società dell'Informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita.

La Legge Stanca si pone come strumento incentivante nei confronti dei privati, mentre nei confronti della pubblica amministrazione reca degli obblighi, anche sorretti da efficaci sanzioni.
È previsto, infatti, che i siti Web delle pubbliche amministrazioni creati ex novo o soggetti a «rinnovo, modifica o novazione» dovranno essere accessibili (entro 12 mesi) secondo le linee guida definite nel regolamento tecnico e che i nuovi contratti stipulati siano colpiti da nullità, qualora non rispettino i requisiti di accessibilità (Art. 4).

Per i privati sarà invece possibile richiedere una verifica del livello di accessibilità dei propri siti e, superata la verifica, potranno fregiarsi di un logo dedicato da pubblicare sul sito.

La Legge prevede l'emenazione di due ulteriori documenti.

  • Il Regolamento di attuazione (Art. 10): firmato in data 1° marzo 2005 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi
  • Le linee guida recanti i requisiti (Art. 11): attualmente allo stato di bozza

Il Regolamento di attuazione approvato definisce i seguenti aspetti:

  • la distinzione tra verifica tecnica dell’accessibilità, operata da esperti, e verifica soggettiva, condotta sui singoli servizi tramite l’intervento del soggetto destinatario, anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche.
  • il rilascio del logo che qualifica l’accessibilità dei siti e del materiale informatico.
  • i controlli che il CNIPA svolge nei confronti dei soggetti pubblici e privati ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi.

Il documento recante i requisiti tecnici per l’accessibilità è così composto:

  • nella prima parte vengono definiti 22 requisiti da sottoporre a verifica tecnica e si suggeriscono criteri metodologici per la loro valutazione: la rispondenza a questi requisiti costituisce il livello minimo obbligatorio di accessibilità per i siti Internet
  • la seconda parte dello Studio tratta di "verifica soggettiva": viene proposta una metodologia per la verifica soggettiva dei diversi livelli di qualità di un sito Internet basata su 12 criteri essenziali

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