Operazione Trasparenza



La legge n. 69 del 18/6/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile") impone a tutte le PA l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 21 c.1).

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Per incarichi a soggetti che superino il limite massimo si dovranno motivare nell’atto di conferimento i requisiti di professionalità ed esperienza.

Ogni Amministrazione Pubblica dovrà determinare e pubblicare con cadenza annuale nel proprio sito internet o con altre forme idonee un “indicatore di tempestività dei pagamenti” e i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi riferiti all’esercizio finanziario precedente (art. 23 c. 5).
Scomparirà il divieto indicato nel CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) di accedere ai servizi erogati in rete dalle PA con strumenti diversi da CIE e CNS (art. 37 c. 3).

Entro il 30/06/2009 le Amministrazioni Pubbliche già dotate di sito internet saranno tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta (art. 34 c. 1)

“Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile”

Entro il 31 dicembre 2009 le Amministrazioni Pubbliche già dotate di un sito internet dovranno pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico (art. 34 c. 2).
Le Pubbliche Amministrazioni Locali avranno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale (art. 34 c. 3).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotterà un regolamento volto a definire le modalità per l’attribuzione di indirizzo di posta elettronica certificata in base a tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali (art. 35).


Ai sensi dell'Art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea), dal 1° Gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità si intendono assolti cn la pubblicazione nei propri siti informativi.

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